1 – Denominazione – Sede – Durata
E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro, denominata “Centro Antirazzista e sui Rapporti Italia/Sudafrica – Benny Nato – ODV“, ex “Centro Antirazzista e sui Rapporti Italia/Sudafrica – Benny Nato – Onlus” in sigla “Centro Benny Nato”, da ora in avanti denominata “associazione”, avente sede legale in Roma e durata illimitata.
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117; mantenendo la qualifica di Onlus, per gli effetti di cui al d.lgs 4 dicembre 1997 nr. 460, fino all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale.
Con delibera dell’Assemblea possono essere istituite sedi decentrate in Italia e all’estero.
2 – Finalità
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 33 comma 1 d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.
L’Associazione svolge la propria attività nel settore della cultura, della cooperazione internazionale, del sostegno a distanza, della salvaguardia delle condizioni dell’ambiente, dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione, ricerca scientifica, dell’accoglienza e integrazione sociale dei migranti, della beneficienza, della promozione della cultura della legalità e della tutela dei diritti civili a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a componenti di comunità estere, per l’esclusivo perseguimento di scopi di solidarietà sociale e di attività ad essi direttamente connessi.
A tal fine, in particolare, persegue lo scopo di:
– favorire la crescita di una cultura antirazzista, di solidarietà e di pace, contro ogni forma di discriminazione;
– promuovere la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, e il sostegno a distanza quale forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli;
– mantenere viva la storia della lotta all’apartheid in Sudafrica e in particolare gli interventi dell’Italia, della Comunità Europea e delle altre nazioni a sostegno dei diritti del popolo nero sudafricano e per l’affermazione di un regime non razzista;
– promuovere la conoscenza e l’interscambio socio-culturale tra l’Italia e il Sudafrica in riferimento soprattutto alle esperienze di integrazione interetnica e di partecipazione democratica;
– realizzare un fattivo rapporto e confronto con le istituzioni e le organizzazioni sociali internazionali, nazionali e locali, anche al fine di accrescere e diffondere una reale cultura di pari opportunità, di solidarietà e di pace.
L’associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:
– attività di formazione: realizzazione di corsi di preparazione e corsi di perfezionamento;
– attività editoriale: realizzazione di pubblicazioni e di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;
– attività di ricerca: rilevazione ed elaborazione;
– attività di promozione dello studio e della lettura anche attraverso l’organizzazione di servizi bibliotecari e di archivio.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle suindicate, salvo che per le attività che siano strumentali e connesse. A tal fine l’associazione potrà rendersi acquirente dei beni di qualsivoglia natura e stipulare contratti, anche commerciali, che risultino necessari o utili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
3 – Soci
Possono essere soci dell’Associazione coloro, singoli od organizzazioni, che:
– si richiamano ai principi del rispetto dei diritti umani, dell’antirazzismo, della pace;
– condividono e s’impegnano a rispettare il presente Statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
– si impegnano al regolare versamento della quota associativa prevista.
La domanda scritta di ammissione a socio dovrà essere presentata al Consiglio e da questi approvata. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per mora nel pagamento delle quote per due annualità successive. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.
L’Assemblea dei soci può escludere il socio che non osservi le disposizioni dello Statuto, dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione. I soci dichiarati esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso delle quota annuale versata.
I soci hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni dell’Associazione;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di:
– rispettare lo Statuto, il Regolamento ed eventuali codici etici dell’Associazione;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Assemblea.
4 – Risorse Economiche – Quote
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative annuali che verranno determinate dall’Assemblea su proposta del Consiglio;
– contributi dello Stato, di Enti e/o Organismi nazionali e internazionali, di Istituzioni pubbliche, di privati purchè operanti secondo i principi dei diritti umani;
– introiti derivanti da elargizioni, contributi a fondo perduto, liberalità, convenzioni;
– organizzazione e promozione di attività permanenti e non, di manifestazioni, anche in collaborazione con Istituti, Associazioni ed Enti italiani o di altri paesi;
– attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all’articolo 6 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.
Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l’attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Tutte le risorse saranno utilizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali e non potranno in nessun caso essere ripartite fra gli aderenti sia direttamente che indirettamente. Eventuali avanzi di gestione fra un’annualità e l’altra verranno utilizzati nell’annualità successiva.
E’ comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
5 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato Scientifico;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
– il Collegio dei Probiviri (Commissione di Garanzia).
6 – Assemblea
Composizione
All’Assemblea partecipano i soci, i membri del Comitato Scientifico, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri ed eventuali invitati dal Consiglio.
Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Gli altri partecipanti hanno diritto di parola – secondo le modalità di intervento disciplinate dall’ufficio di presidenza – ma non di voto.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio. In ogni caso ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea elegge il proprio Presidente e il Segretario che sottoscriveranno il verbale.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio o quando ne è fatta richiesta motivata da un quinto dei soci per l’Assemblea Ordinaria e da un terzo per quella Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l’anno, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di soci.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di soci.
I soci verranno convocati, secondo le modalità previste dal Regolamento, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Ordinaria e 30 giorni prima dell’Assemblea Straordinaria.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria per l’Assemblea Ordinaria, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per quella Straordinaria il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Compiti
L’Assemblea ordinaria:
– stabilisce le linee guida, le strategie e gli orientamenti per il raggiungimento dello scopo sociale;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
– determina la quota sociale;
– delibera in merito all’esclusione dei soci;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali e,se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
tra i soci: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
tra i soci: gli eventuali altri membri del Consiglio, predeterminandone il numero;
il Comitato Scientifico;
il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri (Commissione di Garanzia);
– approva il regolamento interno;
– delibera su quanto risulta nei suoi compiti così come stabilito dalla normativa in essere.
L’Assemblea straordinaria:
– approva le modifiche al presente statuto;
– delibera in ordine allo scioglimento dell’associazione o alla sua trasformazione;
7 – Bilancio
Il Bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, secondo i principi dell’art. 2423 del Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore, d.lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e successive modifiche in quanto compatibili.
Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le unità di contribuzione e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
8 – Consiglio
In sede di costituzione dell’Associazione, il Consiglio viene nominato anche al di fuori dei soci fondatori.
Il Consiglio è scelto tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: è formato:
– dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere, il cui mandato è di tre anni;
– dagli altri soci eventualmente eletti dall’Assemblea, il cui mandato è di tre anni, in numero compreso tra due ed otto. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere senza indugio convocata l’Assemblea per l’eventuale loro sostituzione.
Le delibere saranno valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio ha il compito di:
– attuare gli indirizzi fissati dall’Assemblea assumendo tutte le iniziative adeguate;
– convocare l’Assemblea quando lo ritenga necessario e almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio;
– istituire Gruppi di lavoro, determinare le competenze e le modalità di esecuzione dell’incarico attribuito;
– deliberare sull’ammissione dei nuovi soci;
– attribuire al suo interno deleghe specifiche per meglio gestire l’Associazione;
– presentare all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
– predisporre il bilancio d’esercizio, la nota integrativa e la relazione sociale sulla gestione;
– redigere il bilancio preventivo e il programma annuale delle attività;
– predisporre il Regolamento interno;
– predisporre le modifiche allo Statuto;
– esercitare tutte le competenze previste dalla normativa nei limiti della delega attribuita.
9 – Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere
Qualora il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere non siano stati nominati in sede di costituzione dell’Associazione e, comunque, per i mandati successivi, vengono eletti dall’Assemblea tra i soci medesimi. Restano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ha la firma sociale e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; Convoca e presiede il Consiglio; Nei limiti fissati dal Consiglio promuove e gestisce i rapporti istituzionali, sociali e le relazioni esterne; stipula contratti e aderisce a convenzioni e iniziative pubbliche e private.
In caso di assenza, di impedimento o di delega scritta le sue competenze sono attribuite al Vice Presidente.
Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio consuntivo e preventivo, è responsabile della tenuta dei libri contabili e della conservazione della relativa documentazione. In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere le sue competenze sono attribuite al Presidente.
Spetta al Presidente, e su delega al Vice Presidente o al Tesoriere disgiuntamente tra loro, aprire conti correnti presso banche e uffici postali, operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute, rilasciare quietanze con esonero di responsabilità per la cassa pagatrice, provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
10 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico viene eletto dall’Assemblea, che ne predetermina il numero dei componenti. Resta in carica cinque anni ed elegge al suo interno il Presidente e il Segretario. E’ composto da persone, socie e non socie, che si sono distinte nei campi di interesse dell’Associazione.
Compito del Comitato è quello di indirizzare agli Organi dell’Associazione pareri e proposte sull’attività generale e specifica dell’Associazione.
Il Consiglio nella predisposizione del programma annuale di attività da presentare all’Assemblea insieme al bilancio preventivo dovrà consultare il Comitato Scientifico.
Il Comitato è convocato dal suo Presidente, o in assenza dal Segretario, e decide a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio o altre personalità invitate dal Presidente del Comitato.
11 – Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ( Organo di controllo)
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea, tra i soci e non soci, resta in carica tre anni, é formato da tre membri effettivi, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, e due supplenti, che esercitano il loro mandato gratuitamente. Tra i membri effettivi il Collegio elegge il Presidente.
Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione61
La funzione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti é quella stabilita dal Codice Civile in materia di trasparenza, controllo contabile e certificazione in considerazione dell’andamento associativo e per le competenze connesse al bilancio di esercizio. Le delibere saranno prese a maggioranza dei membri effettivi.
Nell’esecuzione del proprio mandato i Sindaci Revisori dei Conti potranno partecipare alle riunioni del Consiglio.
12 – Il Collegio dei Probiviri (Commissione di Garanzia)
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e un supplente eletti dall’Assemblea, tra i soci e i non soci, per un periodo di tre anni.
Il Collegio elegge tra i membri effettivi il Presidente, delibera a maggioranza ed esercita il mandato gratuitamente.
Decide sulle controversie che possono insorgere tra gli Organi dell’Associazione e sui casi di violazione dello Statuto e dei Regolamenti da parte di qualsivoglia soggetto.
Il Collegio dei Probiviri può esercitare il suo mandato autonomamente al fine di rilevare eventuali irregolarità e può richiedere la documentazione che riterrà necessaria. In tale contesto, esso giudica ex bono ed ex equo senza formalità di procedura.
13 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, sentita l’autorità competente, ad associazioni con finalità analoghe, a enti morali o a imprese senza finalità lucrative con scopi di pubblica utilità come previsto dalle vigenti norme in materia e previo parere positivo dell’Organismo competente.
14 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
ROMA, 23 OTTOBRE 2020